Articolo 658 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 142/1985Depositata il 09/05/1985
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., degli articoli: a) 658 cod. proc. civ., in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosita', concernente immobili in cui vengono svolte attivita' industriali, artigianali, ecc., con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o piu' lavoratori dipendenti; b) 665 stesso codice, in quanto non prevede che il lavoratore, dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora; c) 1180 cod. civ., in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosita' di quest'ultimo, possa adempiere la relativa obbligazione senza che il creditore-locatore ed il debitore-locatario possano opporsi. Nella specie difetta infatti il requisito della rilevanza, in quanto le questioni sono state sollevate senza il previo accertamento, da parte del giudice remittente, dell'esistenza - prospettata dal conduttore nel corso del procedimento di convalida di sfratto per morosita' - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile presentata dal locatore. - S. n. 300/1983.
Norme citate
- codice civile-Art. 1180
- codice di procedura civile-Art. 665
- codice di procedura civile-Art. 658
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/1984Depositata il 30/04/1984
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 658
- codice di procedura civile-Art. 663
- codice di procedura civile-Art. 665
- codice di procedura civile-Art. 657
- codice di procedura civile-Art. 659
- codice di procedura civile-Art. 661
- codice di procedura civile-Art. 660
- codice di procedura civile-Art. 667
- codice di procedura civile-Art. 666
- codice di procedura civile-Art. 669
- codice di procedura civile-Art. 662
- codice di procedura civile-Art. 664
- codice di procedura civile-Art. 668
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.