Articolo 430 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 129/1991Depositata il 26/03/1991
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 430
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 584/1990Depositata il 28/12/1990
La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, e' perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quo' alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 430
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.