Articolo 183 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 429/2005Depositata il 25/11/2005
E? manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l?udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l?attore, nell?udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l?immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un?udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l?esigenza di fissare l?udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell?attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 180, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 183
Parametri costituzionali
Pronuncia 202/1998Depositata il 03/06/1998
Manifesta infondatezza della questione, data l'erroneita' del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice 'a quo'. Invero - premesso che, per giurisprudenza costante, la contumacia non puo' assumere alcun significato probatorio ne' puo' <<ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.>> - la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, c.p.c., alla a tenore della quale alla prima udienza di trattazione <<la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116>>, deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite. - Cfr. S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 183, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 292
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.