Articolo 178 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 199/1990Depositata il 12/04/1990
Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimita' costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilita' e alla rilevanza dei mezzi di prova).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 4
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 6
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 8
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 7
- codice di procedura civile-Art. 178, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 63/1977Depositata il 20/04/1977
Pur nel difetto di espressa previsione nell'art. 44, va riconosciuta l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale. La facolta' del reclamo puo' infatti desumersi con certezza del sistema, in relazione al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 308
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 17
- codice di procedura civile-Art. 178
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.