Pronuncia 63/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Mantova sul ricorso di Ferri Alfio, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975; 2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Pordenone sul ricorso del Comune di Prata di Pordenone, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976; 3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ancona sul ricorso di Durantini Giovanni, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976; 4) ordinanza emessa il 29 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Trani sul ricorso di Aloisi Nicola, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976; 5) ordinanze emesse il 4 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Salerno sui ricorsi di Fresa Salvatore, Lanzara Amalia ed altra e di Cirillo Lucia ed altra, iscritte ai nn. 431, 432 e 433 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976; 6) ordinanza emessa il 3 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Macerata sul ricorso di Pennaroli Giuseppina, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976; 7) ordinanze emesse il 4 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Pesaro sui ricorsi di Sgarzini Ruggero e Bolelli Adelmo, iscritte ai nn. 513 a 523 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976; 8) ordinanza emessa il 15 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Lucca sul ricorso di Antoniazzi Lilia, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976; 9) ordinanza emessa il 31 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Vicenza sul ricorso di Grandis Ezzelino ed altra, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976; 10) ordinanza emessa il 6 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Paola sul ricorso di Noceti Nocito Francesco, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976; 11) ordinanze emesse il 12 luglio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Orvieto sui ricorsi di Benicchi Adriano e Valentini Faustino, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 del 13 ottobre 1976; 12) ordinanza emessa il 19 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Sala Consilina sul ricorso di Salluzzi Mario, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976; 13) ordinanza emessa il 12 gennaio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Catania sul ricorso di Torrisi Salvatore, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Revisione del contenzioso tributario", nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche al caso di perdita della capacità; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo e terzo comma, dello stesso decreto legislativo, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Wed Apr 20 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 63/77 A. DIRITTO DI DIFESA - IPOTESI DI UN ORDINAMENTO PROCESSUALE - GIUDIZI PENDENTI - PROSECUZIONE CONDIZIONATA DAL LEGISLATORE AD ADEMPIMENTI INTRODOTTI CON NORME ECCEZIONALI E TRANSITORIE - LEGITTIMITA' - DIVERSITA' DI MODI E DI EFFETTI DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SALVEZZA, IN OGNI CASO, DELL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, TERZO COMMA - COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA ISTANZA DI TRATTAZIONE DEL PROCESSO - ORDINANZA DI ESTINZIONE - NON IMPUGNABILITA'.

La garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un ordinamento processuale, la facolta' di introdurre, con norme eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi. Il precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purche' non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale. Nel caso in esame, la disposizione transitoria dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito che il contribuente, entro un termine perentorio dalla data di insediamento della commissione competente, e' tenuto a chiedere la trattazione del ricorso o della propria impugnazione con istanza per fissazione d'udienza, nella quale deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. Indubbiamente trattasi d'un atto di impulso processuale, in difetto del quale e' comminata la estinzione del processo. Ma in questo speciale onere non puo' ravvisarsi un adempimento vessatorio, di difficile osservanza, ne' una insidiosa complicazione processuale, tale da ledere il diritto di difesa dei contribuenti.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 63/77 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, PRIMO E TERZO COMMA - NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DELLE IMPUGNAZIONI PENDENTI - ONERE DI IMPULSO PROCESSUALE CHE NON LEDE IL DIRITTO DI DIFESA, NE' LA CONDIZIONE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI - TERMINE - CONGRUITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nemmeno puo' trarsi serio argomento dalla asserita brevita' del termine stabilito dalla legge, o dalla incertezza sull'inizio della sua decorrenza. Con l'articolo unico della legge 2 agosto 1974, n. 350 (in sede di conversione del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237), e' stata accordata una proroga generale, disponendo che "il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974". Poiche' il d.P.R. n. 636 del 1972 e' entrato in vigore l'1 gennaio 1973, per l'adempimento loro imposto dall'art. 44 i contribuenti hanno dunque avuto a disposizione un termine non di sei mesi ma di due anni: termine che non puo' certo essere qualificato come breve, e la cui proroga esclude che con il disposto dell'art. 44 il legislatore avesse inteso eliminare in modo surrettizio il contenzioso tributario pendente. Proprio l'ampiezza del termine, oltre alla semplicita' dell'adempimento, che non richiedeva conoscenze giuridiche, ne' assistenza tecnico-professionale, consente di escludere che la disposizione denunciata possa considerarsi viziata da illegittimita' anche in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, secondo comma, Cost., in quanto lesiva nei confronti dei cittadini meno abbienti.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 1

SENT. 63/77 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, PRIMO E TERZO COMMA - NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DELLE IMPUGNAZIONI PENDENTI.

Non puo' essere ravvisata una sorta di insidia processuale nella novita' dell'onere imposto ai contribuenti, in quanto adempimento estraneo ed ignoto ad un procedimento caratterizzato dall'impulso di ufficio. Occorre ricordare anzitutto che con la riforma attuata dal d.P.R. n. 636 del 1972 il potere d'impulso e' stato spostato dagli uffici fiscali alle commissioni tributarie, e che pertanto nella fase di transizione al nuovo sistema non puo' dirsi ingiustificata ne' incongrua la disposizione che ha condizionato l'ulteriore procedibilita' dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti alla iniziativa degli interessati. Inoltre nell'occasione di una riforma generale del sistema fiscale, caratterizzata dalla soppressione o sostituzione di numerose imposte e dall'introduzione di nuovi istituti e metodi di accertamento, nonche' da una radicale revisione della disciplina del contenzioso tributario, le norme dei primi tre commi dell'art. 44, al pari delle altre disposizioni transitorie contenute negli artt. 43 e seguenti, rispondono ad una precisa esigenza di interesse generale, in ordine al fine di accertare la effettiva situazione dei procedimenti in corso, anche in relazione alla contemporanea concessione del beneficio del condono, pur essa indirizzata al medesimo intento di consentire agli uffici e alle commissioni di provvedere con tempestivita' all'attuazione del nuovo sistema tributario.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 3
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 1

SENT. 63/77 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 44, TERZO COMMA - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCANZA DI IMPULSO PROCESSUALE DELLA PARTE - FACOLTA' DI RECLAMO - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Pur nel difetto di espressa previsione nell'art. 44, va riconosciuta l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale. La facolta' del reclamo puo' infatti desumersi con certezza del sistema, in relazione al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 63/77 E. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFFERENZIAZIONE CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI DA REGOLARE (IN PARTICOLARE TRA STATO CREDITORE E CONTRIBUENTE) - FATTISPECIE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.636, ART. 44 (ED ALTRE NORME) - CONDIZIONA LA PROCEDIBILITA' DEI RICORSI AD ADEMPIMENTI RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE AI CONTRIBUENTI E NON ANCHE AGLI UFFICI FISCALI - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La disparita' di trattamento tra i contribuenti e gli uffici fiscali, nei confronti dei quali il legislatore delegato non ha imposto alcun onere per la procedibilita' delle loro impugnazioni, non comporta violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa, considerando la diversa situazione delle parti nel processo tributario, processo di impugnazione degli accertamenti fiscali - assistiti dalla presunzione di legittimita' - da parte dei contribuenti, per ottenere un definitivo accertamento giurisdizionale dei loro debiti di imposta.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44

SENT. 63/77 F. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 - RICORSI PROPOSTI PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA - NORME DI DIRITTO TRANSITORIO (ARTT. 43 E 44, QUARTO E QUINTO COMMA) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Egualmente insussistente e' la violazione del principio di eguaglianza relativamente alla disparita' di trattamento che si verifica tra i contribuenti, secondo che essi abbiano proposto i loro ricorsi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, ovvero successivamente a tale data, secondo le nuove disposizioni sul procedimento introdotte con gli artt. 15 e seguenti. Infatti l'applicabilita' d'una diversa disciplina. normativa e' conseguenza inevitabile della riforma tributaria, che comporta necessariamente il regolamento delle situazioni giuridiche sostanziali e processuali mediante norme di diritto transitorio, come quelle che negli articoli 43 e 44, quarto e quinto comma, si riferiscono alle controversie pendenti e ne precisano le vicende con riguardo allo stato, nel tempo, dei singoli procedimenti.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 5
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 43
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 4

Parametri costituzionali

SENT. 63/77 G. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIFORMA TRIBUTARIA - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636, ART. 31, PRIMO COMMA - PROROGA DEI TERMINI DEI PROCESSI PENDENTI ACCORDATA AGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE - OMISSIONE DI ANALOGA PREVISIONE PER IL CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

La previsione normativa contenuta nell'art. 31, primo comma, e' lacunosa e viziata da illegittimita', in quanto non prevede, con pregiudizio per il diritto di difesa e disparita' di trattamento, la proroga dei termini processuali anche nel caso di perdita della capacita' del contribuente, caso perfettamente assimilabile, sotto questo profilo, a quello della morte. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' parziale dell'art. 31, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con la conseguente estensione della proroga dei termini anche quando si verifichi un caso di incapacita' del ricorrente.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 31, comma 1