Articolo 308 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 63/1977Depositata il 20/04/1977
Pur nel difetto di espressa previsione nell'art. 44, va riconosciuta l'ammissibilita' del reclamo alla Commissione avverso l'ordinanza presidenziale. La facolta' del reclamo puo' infatti desumersi con certezza del sistema, in relazione al principio sancito dagli artt. 178 e 308 del codice di procedura civile, ed anche alla espressa disposizione contenuta nell'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 636 del 1972, che regola l'analoga fattispecie del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancato deposito in segreteria della copia del ricorso. Anche sotto questo profilo non sussiste dunque alcun contrasto con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 44, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 308
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 17
- codice di procedura civile-Art. 178
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.