Articolo 313 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Querela di falso). Se e' proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma. (72) (88) ((90))
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Massime della Corte Costituzionale

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