Articolo 313 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilita' di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (cosi' come e' invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.
La mancata prospettazione, da parte del giudice a quo, di ragioni tali da far deflettere dai motivi gia' esposti nel rigettare analoga questione, rende inammissibile la questione sollevata (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 140, 313, 663 del codice procedura civile; in combinato disposto in quanto si interpretino nel senso che il momento perfezionativo della notifica dell'intimazione di sfratto, in caso di irreperibilita' del destinatario, e' quello della spedizione dell'avviso, senza che abbia rilievo la consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto). - cfr. S. 121/1984
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 121/1984.
Spetta al legislatore fissare la "spatium temporis" per la comparizione davanti al giudice monocratico, nonche' determinare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che possano influire sul concreto funzionamento della giustizia. Non e' fondato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, comma secondo c.p.c. in base al quale nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quelle della comparizione debbano intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la riduzione di comparizione fissata dal citato art. 313, secondo comma c.p.c. risponde a principi cui si informano poteri del giudice monocratico - specie se operante secondo un rito speciale (quale quello del lavoro) - e facolta', oneri e diritti delle parti ben diversi da quelli propri del procedimento ordinario dovuto a giudici collegiali. - Cfr. sent. n. 213/1975 - ord. n. 57/1978 - sent. n. 226/1975 - ord. n. 339/1983
A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, disponendo il termine minimo di tre giorni per la comparizione della parte convenuta, concederebbe un tempo troppo breve nella attuale situazione di mobilita' dei cittadini, e specie se la notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col principio di inviolabilita' del diritto di difesa, in quanto, relativamente alla prima ordinanza di rimessione, il termine concesso dall'attore tra la notifica della citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione e' di nove giorni e che e' convenuta un'Azienda di Turismo di localita' montana cui non potrebbe riferirsi l'argomento della mobilita' dei cittadini, specie in un periodo come quello corrente tra il 5 e il 14 gennaio, in piena stagione climatica, mentre la seconda ordinanza di rimessione non e' motivata neppure per accenni in punto di rilevanza.