Pronuncia 350/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 663 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Boato Michele e la s.r.l. I.N.V.E.CO., iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 e 633 c.p.c., sollevato per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. con ordinanza 28 febbraio 1984 del Pretore di Mestre (n. 547 r.o. 1984). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 350/87. PROCEDIMENTO CIVILE - INTIMAZIONE DI SFRATTO - DESTINATARIO IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE - MOMENTO PERFEZIONATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La mancata prospettazione, da parte del giudice a quo, di ragioni tali da far deflettere dai motivi gia' esposti nel rigettare analoga questione, rende inammissibile la questione sollevata (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 140, 313, 663 del codice procedura civile; in combinato disposto in quanto si interpretino nel senso che il momento perfezionativo della notifica dell'intimazione di sfratto, in caso di irreperibilita' del destinatario, e' quello della spedizione dell'avviso, senza che abbia rilievo la consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto). - cfr. S. 121/1984