Articolo 140 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 220/2016Depositata il 12/10/2016
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto fa decorrere gli effetti della notifica, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso l'avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché stabilire che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero, se anteriore, dalla data di effettivo ritiro della copia dell'atto, come previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982. La sentenza n. 3 del 2010 - nel dichiarare illegittima la censurata disposizione, nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione - ha sanzionato il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità e l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dal citato art. 8 in base al quale la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa ovvero di ritiro del piego, se anteriore. Il rimettente ha posto a raffronto situazioni eterogenee, in quanto, da un lato, l'art. 140 cod. proc. civ., per come dichiarato illegittimo, presuppone, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata informativa, in tal modo ponendo l' accipiens nelle condizioni di poter prendere prontamente contezza del contenuto dell'atto; dall'altro, il termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, previsto dalla legge del 1982, si collega non al momento di effettiva ricezione dell'avviso, ma alla spedizione dello stesso, ovvero alla data di ritiro dell'atto se anteriore, con l'ovvio epilogo di individuare una diversa e ragionevole modulazione del termine per il perfezionamento dell' iter notificatorio. Non avrebbe senso estendere il termine di compiuta giacenza, di cui al menzionato quarto comma dell'art. 8, alla diversa ipotesi regolata dall'art. 140 cod. proc. civ., considerato che, in tal caso, la conoscenza legale dell'atto coincide con il momento in cui può essere conseguita anche la conoscenza. Pertanto, per la diversità delle fattispecie a confronto, la differente disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che la diversa disciplina delle situazioni si giustifica in termini di ragionevolezza ove siano diverse le fattispecie poste a confronto, v., ex multis , la citata sentenza n. 146/2016.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 222/2010Depositata il 17/06/2010
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 327/2009, n. 326/2009 e n. 325/2009.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- legge-Art. 8
- decreto legge-Art. 2
- legge-Art.
Pronuncia 3/2010Depositata il 14/01/2010
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., ed interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto dell'esistenza di una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 3/2010Depositata il 14/01/2010
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica nei confronti del destinatario, dalla spedizione della raccomandata informativa anzichè dall'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo , la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 3/2010Depositata il 14/01/2010
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Su analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, v. citate, sentenze n. 213 del 1975 e n. 250 del 1986; ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978, n. 192 del 1980 e n. 904 del 1988. Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo posta, v., citata, sentenza n. 346 del 1998. Sul principio secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, v., citate, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 97/2004Depositata il 12/03/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell?art. 140 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di consegna dell?atto all?ufficiale giudiziario. Per effetto della sentenza n. 477 del 2002, infatti, risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi. ? Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio di carattere generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 904/1988Depositata il 26/07/1988
La non identita' di disciplina tra la notifica a mezzo ufficiale giudiziario - che in caso di irreperibilita' (o rifiuto) del destinatario, si perfeziona, ex art, 140 c.p.c., con la spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - e la notifica a mezzo posta (ex l. 890/1982) - che, nei confronti del destinatario assente, si ha per effettuata solo dopo il decorso di 10 gg. dal deposito del plico, previo avviso, presso l'ufficio postale - si spiega ragionevolmente con la non omogeneita' delle due fattispecie. E, in particolare, con il fatto che, nella seconda ipotesi, il differimento della presunzione di conoscenza dopo un congruo lasso di tempo serve a porre il destinatario del predetto avviso in condizione di acquisire con la normale diligenza, elementi di identificazione della natura e del contenuto dell'atto (notificato in plico chiuso), laddove tali elementi, nel caso della notifica ex art. 140 c.p.c., sono gia' indicati (ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.p.c.) nell'avviso affisso alla porta dell'abitazione od ufficio del notificando. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 350/1987Depositata il 29/10/1987
La mancata prospettazione, da parte del giudice a quo, di ragioni tali da far deflettere dai motivi gia' esposti nel rigettare analoga questione, rende inammissibile la questione sollevata (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 140, 313, 663 del codice procedura civile; in combinato disposto in quanto si interpretino nel senso che il momento perfezionativo della notifica dell'intimazione di sfratto, in caso di irreperibilita' del destinatario, e' quello della spedizione dell'avviso, senza che abbia rilievo la consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto). - cfr. S. 121/1984
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
- codice di procedura civile-Art. 313
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 250/1986Depositata il 28/11/1986
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 232
- codice di procedura civile-Art. 292
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 271/1984Depositata il 06/12/1984
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 121/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 660
- codice di procedura civile-Art. 140
- codice di procedura civile-Art. 313, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.