Pronuncia 904/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dal Tribunale di Brescia - Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Ambrosetti Bernardo ed altro, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Tribunale di Brescia - Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Nicosia Gaetano e la S.n.c. La Cartotecnica, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Greco; Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento promosso da Ambrosetti Bernardo ed altri contro la Banca Popolare di Palazzolo, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme, ha sollevato, con ordinanza del 23 ottobre 1986 (R.O. n. 129/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verifica rispetto a coloro che ricevano la notifica a mezzo posta (art. 81, legge n. 890 del 1982) in quanto, mentre per gli uni la notifica si perfeziona con la semplice spedizione della raccomandata, rimanendo irrilevante la sua effettiva consegna al destinatario, per gli altri, nel caso in cui il destinatario della raccomandata sia assente, previo avviso al destinatario stesso, il plico è depositato all'ufficio postale e la notificazione si ha per effettuata solo dopo il decorso del termine di dieci giorni dal detto deposito; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha rilevato l'insussistenza della disparità di trattamento, essendo le modalità identiche in riferimento al procedimento di notificazione ed essendo consentito in entrambi i casi al destinatario di prendere conoscenza dell'atto; che lo stesso Tribunale di Brescia, nel procedimento tra Nicosia Gaetano e S.n.c. La Cartotecnica, sempre di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme, con ordinanza del 19 marzo 1987 (R.O. n. 296/87), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; Considerato che non sussiste la denunciata disparità di trattamento; che, invero, una volta realizzata la fondamentale esigenza dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario - esigenza certamente soddisfatta dall'art. 140 cod. proc. civ. con l'affissione dell'avviso di deposito - l'adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti, in presenza delle quali, pertanto, il parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost. è inesattamente invocato; che, in particolare, la mancanza di omogeneità tra la situazione disciplinata dal codice di rito e quella di cui alla legge n. 890 del 1982 risulta dalla considerazione che, nell'ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'ufficiale giudiziario affigge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario avviso dell'eseguito deposito della copia dell'atto nella Casa comunale; avviso che, ai sensi dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ., deve contenere elementi essenziali di identificazione dell'atto da notificare, quali il nome del richiedente la notifica, l'indicazione della natura dell'atto e quella del giudice che ha emesso il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, con la menzione della relativa data; che siffatte indicazioni non possono, ovviamente, essere contenute nell'analogo avviso da rilasciarsi dall'agente postale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, in quanto l'atto è, in tal caso, racchiuso nel plico dalla cui busta nessun elemento è desumibile oltre al nome del destinatario; che ciò spiega ragionevolmente come nel secondo caso la presunzione di conoscenza dell'atto sia differita al compimento di un congruo lasso di tempo (10 gg.) entro cui può ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza, acquisti quegli elementi di conoscenza il cui apprendimento, nel caso di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., è adeguatamente garantito dal contenuto dell'avviso di deposito; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Jul 26 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 904/88. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DEL DESTINATARIO DI RICEVERE LA COPIA - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA CON LA SEMPLICE SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La non identita' di disciplina tra la notifica a mezzo ufficiale giudiziario - che in caso di irreperibilita' (o rifiuto) del destinatario, si perfeziona, ex art, 140 c.p.c., con la spedizione della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - e la notifica a mezzo posta (ex l. 890/1982) - che, nei confronti del destinatario assente, si ha per effettuata solo dopo il decorso di 10 gg. dal deposito del plico, previo avviso, presso l'ufficio postale - si spiega ragionevolmente con la non omogeneita' delle due fattispecie. E, in particolare, con il fatto che, nella seconda ipotesi, il differimento della presunzione di conoscenza dopo un congruo lasso di tempo serve a porre il destinatario del predetto avviso in condizione di acquisire con la normale diligenza, elementi di identificazione della natura e del contenuto dell'atto (notificato in plico chiuso), laddove tali elementi, nel caso della notifica ex art. 140 c.p.c., sono gia' indicati (ai sensi dell'art. 48 disp. att. c.p.c.) nell'avviso affisso alla porta dell'abitazione od ufficio del notificando. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).