Articolo 184 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 350/2004Depositata il 19/11/2004
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l?interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell?improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l?inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l?impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l?ipotesi dell?ordinanza-ingiunzione in corso di lite ?ex? art. 186-ter cod.proc.civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da ?tertium comparationis?, restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale. - V. ordinanze citate nn. 276 e 97/1989; 855/1988 e 559/2000; sentenze n. 18/2002, 120/1976, 53/1998; ordinanza n. 303/2002; sentenze nn. 180/2004; 65/1996 e 295/1995; ordinanza n. 80/1998.
Parametri costituzionali
Pronuncia 401/2000Depositata il 28/07/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la rimessione in termini 'ex' art. 184-bis del codice di procedura civile, diversamente da quanto previsto per il processo del lavoro nel quale le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale. Non esiste, infatti, un principio costituzionale di necessaria uniformita' di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno; e non e' irragionevole, nel rito ordinario, il regime delle preclusioni in tema di attivita' probatoria e di produzione documentale nel giudizio di primo grado, introdotto dalle disposizioni denunciate nella prospettiva acceleratoria di quella fase che ha ispirato la riforma del codice di procedura civile; mentre la possibilita' che l'attivita' probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperibile in appello (secondo la non implausibile interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 di detto codice) non puo' dirsi in contrasto con l'art. 24 Costituzione - sotto il profilo dell'asserita costrizione alla instaurazione del gravame per produrre il documento non tempestivamente depositato - poiche' il diritto di difesa, ben puo' essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza che, nella specie, non e' valicato, dipendendo il condizionamento al suo esercizio, da una libera scelta della parte che, pur potendo produrre il documento entro il termine 'ex' art. 184 cod. proc. civ., non lo ha fatto. Precedenti: - Sentenze nn. 82/1996, 18/2000, 165/2000, e ordinanze nn. 191/1999, 217/2000 sulla non necessaria uniformita' dei riti entro il limite di ragionevolezza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 184
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.