Articolo 131 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 159/1989Depositata il 21/03/1989
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"", con la sent. n. 18 del 1989.
Norme citate
- legge-Art. 16
- codice di procedura civile-Art. 131
Parametri costituzionali
Pronuncia 159/1989Depositata il 21/03/1989
E' manifestamente infondata, riguardando profili gia' esaminati con sentenza di rigetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma ultimo, c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli art. 3, 101 e 104 Cost., nella parte in cui prevede la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 131
- legge-Art. 16
Parametri costituzionali
Pronuncia 158/1989Depositata il 21/03/1989
E' manifestamente infondata, in quanto gia' esaminata con sentenza di rigetto sul punto, la questione di legittimita' costituzionale del comma ultimo dell'art. 131 c.p.c., introdotto dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevato in riferimento agli art. 3, 101, 104 Cost., nella parte in cui, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilita', promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi, violerebbero gli invocati principi di costituzionalita' in quanto la segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto professionale.
Norme citate
- legge-Art. 16
- codice di procedura civile-Art. 131
Parametri costituzionali
Pronuncia 18/1989Depositata il 19/01/1989
Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 2
- codice di procedura civile-Art. 131
- legge-Art. 16
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.