Articolo 635 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 376/1987Depositata il 04/11/1987
La qualificazione degli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti di previdenza e assistenza come prove idonee all'emanazione di decreti ingiuntivi per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire a tutte le parti del processo, sia attrici che convenute, una incisiva tutela giudiziaria dei propri diritti; ne` e` possibile un valido raffronto con la nuova procedura contenziosa di cui alla L. n. 689 del 1981, attesa la strutturale diversita` delle situazioni regolate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 635, comma secondo, cod.proc.civ., nella parte concernente l'idoneita` probatoria degli accertamenti anzidetti in fase di cognizione sommaria).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 635, comma 2
Parametri costituzionali
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