Articolo 779 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari).
L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere. (88) (90)
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. ((90))
L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. (88) (90)
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