Articolo 795 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Espropriazione).
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.