Articolo 177 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Effetto e revoca delle ordinanze).
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) ((72))
4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) ((72))
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