Articolo 271 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 163/1998Depositata il 08/05/1998
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 260 del 1997, successiva al provvedimento di rinvio, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 260/1997Depositata il 23/07/1997
Illegittimita' costituzionale dell'art. 271 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicabilita' dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ., in quanto la possibilita' altrimenti consentita al terzo non costituitosi in termini di proporre domanda riconvenzionale nei confronti delle parti originarie del processo, senza incorrere in decadenza, determina una non giustificata disparita' di trattamento con riguardo alla parte convenuta - alla cui posizione processuale e' assimilabile quella del terzo chiamato in causa - cui, viceversa, tali decadenze si applicano, in ossequio al principio di immediatezza e concentrazione del processo, che ispira la nuova disciplina. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 271
Parametri costituzionali
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