Pronuncia 163/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997 del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Comitato organizzatore giochi del Mediterraneo e Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1997, il giudice istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento degli artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa; che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una ingiustificata disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il contradditorio fra le parti originarie e il terzo. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice; che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Fri May 08 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: GRANATA

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Massime

ORD. 163/98. PROCESSO CIVILE - COSTITUZIONE DEL TERZO CHIAMATO - PRECLUSIONI CONNESSE ALLA COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO - MANCATA PREVISIONE PER IL TERZO CHIAMATO IN CAUSA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la Corte, con la sentenza n. 260 del 1997, successiva al provvedimento di rinvio, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.. red.: G. Leo