Pronuncia 260/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Dott Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1996 dal giudice istruttore del Tribunale di Sanremo, nel procedimento civile vertente tra De Iuliis Marino ed altra e Pepé Concetta, iscritta al n. 1282 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Uffificiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Wed Jul 23 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 260/97. PROCESSO CIVILE - TERZO CHIAMATO IN CAUSA - COSTITUZIONE OLTRE I TERMINI - PROPOSIZIONE DI DOMANDE RICONVENZIONALI SENZA IL LIMITE DELLE DECADENZE PREVISTE PER LA PARTE CONVENUTA - IDENTITA' DI POSIZIONE PROCESSUALE CON IL CONVENUTO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Illegittimita' costituzionale dell'art. 271 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicabilita' dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ., in quanto la possibilita' altrimenti consentita al terzo non costituitosi in termini di proporre domanda riconvenzionale nei confronti delle parti originarie del processo, senza incorrere in decadenza, determina una non giustificata disparita' di trattamento con riguardo alla parte convenuta - alla cui posizione processuale e' assimilabile quella del terzo chiamato in causa - cui, viceversa, tali decadenze si applicano, in ossequio al principio di immediatezza e concentrazione del processo, che ispira la nuova disciplina. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali