Articolo 246 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 143/2009Depositata il 08/05/2009
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che, non essendo state formulate richieste istruttorie dalla parte attrice al fine di provare la sussistenza del nesso causale tra danno e condotta del veicolo che si assume essere investitore, la parte convenuta potrebbe limitarsi ad una mera contestazione, senza indicare prove sul punto, nella considerazione che la presunzione legale di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. non si estende anche alla presunzione della sussistenza del nesso causale. Ed invero, in tema di operatività della presunzione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, non risulta formatosi un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso indicato dalla difesa pubblica.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Pronuncia 143/2009Depositata il 08/05/2009
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente, neppure nel caso in cui non si disponga di alcun strumento di prova, di assumere come testimoni persone pur portatrici di interessi giuridicamente qualificati o addirittura già presenti nel processo come parti", deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, sul rilievo che l'obiettiva impossibilità, per la convenuta di provare, nel giudizio a quo , i fatti a sé favorevoli altrimenti che con la dedotta prova testimoniale, deriverebbe solo dalla sua negligenza di non avere acquisito le generalità delle altre persone presenti al sinistro stradale, da indicare tempestivamente come testimoni. Ed invero, tale testi si fonda sull'errato presupposto interpretativo che la parte processuale non sia libera di indicare come testimoni coloro che reputa più idonei.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Pronuncia 143/2009Depositata il 08/05/2009
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone già presenti nel processo come parti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione di cui si duole il rimettente non deriva dalla norma censurata - che non si riferisce alla parte già presente nel giudizio - ma, piuttosto, dal sistema processuale che, stante l'ineludibile antitesi tra la posizione del teste e quella della parte, consente a quest'ultima di essere fonte del convincimento giudiziale attraverso istituti diversi dalla testimonianza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 143/2009Depositata il 08/05/2009
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto razionale la previsione che impedisce a chi sia portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio di essere teste nel medesimo, potendo questi giovarsi, in base alla disciplina sostanziale, degli effetti della sentenza; né l'irragionevolezza di una tale disciplina può farsi derivare dal diverso trattamento previsto per la testimonianza nel processo penale, ancorché resa da chi si sia costituito parte civile, trattandosi di due sistemi, quello civile e penale, autonomi e non comparabili ai fini della violazione del principio di uguaglianza. - Sul punto, vedi, quale precedente, citata, sentenza n. 62/1995.- Sulla distinzione ed autonomia tra processo penale e processo civile, vedi, citate, ordinanze n. 500/2002 e n. 30/2000.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
Pronuncia 143/2009Depositata il 08/05/2009
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente di assumere come testimoni persone che sarebbero legittimate a partecipare al processo, sollevata in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dovendosi escludere che la disciplina censurata determini sia una violazione del principio della "parità delle armi" tra le parti, anche sotto il profilo della ridotta possibilità di esercitare il diritto a difendersi provando, sia un contrasto con l'art. 6, primo comma, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - poiché l'art. 246 cod. proc. civ., applicandosi a tutte le parti del processo, non pone una delle due parti in causa in posizione di svantaggio nei confronti dell'altra.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 75/1997Depositata il 28/03/1997
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. E', peraltro, palesemente da escludere l'asserita irragionevolezza della norma impugnata, poiche' la stessa esprime - nella forma di una presunzione assoluta di incapacita' a testimoniare delle parti, anche potenziali - l'insuperabile antinomia tra teste e titolare dell'interesse fatto valere; e cio' trova la sua ragione nel bilanciamento tra i contrapposti diritti di difesa, attuato dal legislatore nel disciplinare i modi di partecipazione al processo e nel distinguere tra fonti di prova e mezzi istruttori (cfr. O. n. 494/1987). - S. n. 248/1974. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
Pronuncia 62/1995Depositata il 24/02/1995
La incapacita' a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - e' in parte l'altro coniuge e sono in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non puo' farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle gia' svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quo', secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza gia' previsto, bensi' per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui e' parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo percio' riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, gia' citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
- codice civile-Art. 159
Parametri costituzionali
Pronuncia 62/1995Depositata il 24/02/1995
La disparita' di trattamento tra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli per cui invece vige il regime di separazione dei beni, denunciata nei confronti del combinato disposto dagli art. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ. per essere soltanto per i primi esclusa la legittimazione a testimoniare in causa in cui sia parte l'altro coniuge e siano in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune non e' determinata dalla legge bensi' dalla stessa volonta' delle parti, cui l'art. 159 rimette appunto la liberta' di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti applicabile per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacita' prevista dal'art. 246 cod. proc. civ.. Pertanto - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - tale disparita' non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 150 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. massima precedente. red.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 159
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
Pronuncia 464/1989Depositata il 27/07/1989
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza.
Norme citate
- codice civile-Art. 159
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
Pronuncia 390/1988Depositata il 31/03/1988
La rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale, dipende dall'effettiva qualita' di imputato di chi dovrebbe testimoniare nel giudizio civile a quo, onde il giudice rimettente deve accertarne l'esistenza, non potendo limitarsi a dedurla da una mera affermazione di parte. (Restituzione degli atti al giudice a quo perche' motivi, sul punto, la rilevanza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 246
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.