Pronuncia 62/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Addotta Agostino e Albanesi Ottorino ed altra, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 del codice civile e 246 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Feb 24 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SPAGNOLI

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Massime

SENT. 62/95 A. PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI E' PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPUGNATIVA DI COMBINATO DISPOSTO DI NORMA DEL CODICE CIVILE (ART. 159) ESTRANEA ALLA QUESTIONE, E DI NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (ART. 246) GIA' RICONOSCIUTA DALLA CORTE NON ILLEGITTIMA - NON FONDATEZZA.

La incapacita' a testimoniare, per il coniuge, nella causa in cui - come nel caso di specie - e' in parte l'altro coniuge e sono in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune, denunciata come effetto incostituzionale del combinato disposto degli articoli 246 cod. proc. civ. e 159 cod. civ., non puo' farsi discendere da quest'ultimo - che si limita a disporre quale regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, la comunione dei beni - essendo ascrivibile unicamente all'art. 246 cod.proc.civ., secondo il quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Pertanto ogni considerazione circa la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. rimane assorbita da quelle gia' svolte dalla Corte (sent. n. 248 del 1974) nell'escludere l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, mentre va senz'altro respinto, per converso, l'altro assunto del giudice 'a quo', secondo cui, per effetto del censurato combinato disposto dei suddetti articoli, sarebbe tornato in vita il divieto di testimonianza gia' previsto, bensi' per il coniuge, dall'art. 247 cod. proc. civ. nella causa in cui e' parte l'altro coniuge, ma anche in mancanza - che non si da' nella specie - di un suo interesse all'esito della stessa e solo percio' riconosciuto illegittimo dalla menzionata sentenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. S. n. 248/1974, gia' citata nel testo. Sulla ragionevolezza, in quanto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, del negare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato, v. anche O. n. 497/1987. red.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 62/95 B. PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - PERSONE INCAPACI A TESTIMONIARE - DIVIETO DI TESTIMONIANZA PER IL CONIUGE IN CAUSA IN CUI SIA PARTE L'ALTRO CONIUGE E CHE VERTA SU QUESTIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO COMUNE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA I CONIUGI PER CUI VIGA IL REGIME DI COMUNIONE DEI BENI,ED AI QUALI IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SI APPLICA, RISPETTO AI CONIUGI CHE, AVENDO OPTATO PER IL REGIME DI SEPARAZIONE, RISULTANO AD ESSO SOTTRATTI - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La disparita' di trattamento tra i coniugi nei cui riguardi vige il regime legale di comunione e quelli per cui invece vige il regime di separazione dei beni, denunciata nei confronti del combinato disposto dagli art. 159 cod. civ. e 246 cod. proc. civ. per essere soltanto per i primi esclusa la legittimazione a testimoniare in causa in cui sia parte l'altro coniuge e siano in discussione entita' patrimoniali riguardanti il patrimonio comune non e' determinata dalla legge bensi' dalla stessa volonta' delle parti, cui l'art. 159 rimette appunto la liberta' di optare in favore del regime (convenzionale) di separazione oppure di quello (altrimenti applicabile per norma suppletiva di legge) della comunione dei beni, che comporta, fra le tante conseguenze, anche la c.d. incapacita' prevista dal'art. 246 cod. proc. civ.. Pertanto - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - tale disparita' non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 150 cod. civ. e 246 cod. proc. civ.). - V. massima precedente. red.: S.P.

Parametri costituzionali