Articolo 351 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 312/2002Depositata il 04/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale norma, secondo il giudice rimettente, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello. Le censure sono tutte basate sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre al procedimento incidentale di inibitoria va tuttora riconosciuto uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, cosicché alla parte resistente è consentito di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione - analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare - e solo in detto procedimento incidentale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 351
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.