Articolo 327 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 3/2015Depositata il 22/01/2015
Non é fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, commi primo e secondo, e 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009), impugnati, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., in quanto, nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, farebbero decorrere il termine lungo per l'impugnazione dalla data del deposito della sentenza, ove diversa e anteriore rispetto alla data di effettiva pubblicazione. La separazione temporale dei due passaggi in cui si articola la procedura di pubblicazione della sentenza (deposito da parte del giudice e presa d'atto del cancelliere), comprovata dall'apposizione di date differenti, costituisce una patologia gravemente incidente sulle situazioni giuridiche degli interessati, riflettendo il tardivo adempimento delle operazioni previste dalla pertinente disciplina legislativa e regolamentare (tra le quali, l'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo), nonché dalle disposizioni sul processo telematico. Invero, solo con il compimento delle operazioni prescritte dalla legge può dirsi realizzata quella pubblicità alla quale è subordinata la titolarità in capo ai potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche, come il potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia. Pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del censurato diritto vivente, per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima. Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende così inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa; qualora ciò accada, può soccorrere l'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile, quale doveroso rimedio ad uno stato di fatto contra legem che, in quanto addebitabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione. Per il consolidato principio secondo cui «nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione», v., ex multis , la citata sentenza n. 17/2010. Per l'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa esige che «i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame», v. la citata sentenza n. 223/1993.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 133, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
- legge-Art. 46, comma 17
- codice di procedura civile-Art. 133, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 297/2008Depositata il 25/07/2008
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare. La norma censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa: l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis ; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio . - Per la declaratoria di inammissibilità e di manifesta inammissibilità di altre questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione, v., citate, sentenza n. 584/1990 e ordinanza n. 129/1991. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme in materia fallimentare sulla decorrenza di termini processuali per l'impugnazione di un atto da un determinato evento, ovvero dall'affissione, anziché dalla comunicazione dello stesso v., rispettivamente, ex plurimis , le citate sentenze n. 201/1993; n. 881/1988; nn. 156 e 102/1986; n. 303/1985; sentenze n. 224/2004; n. 211/2001; nn. 152 e 151/1980. - Sulla necessità che l'interessato sia posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, v., citata, ordinanza n. 56/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 129/1991Depositata il 26/03/1991
Questione gia' dichiarata inammissibile in quanto richiedente una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri della Corte costituzionale. - S. n. 584/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 430
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 584/1990Depositata il 28/12/1990
La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, e' perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quo' alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 327, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 430
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.