Articolo 248 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 139/1975Depositata il 11/06/1975
L'art. 248 cod. proc. civ. - diversamente dall'art. 348 cod. proc. pen., che riconosce, in via di principio, la capacita' a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di valutarne l'attendibilita' - limita l'audizione dei testi minori degli anni quattordici a quei casi in cui sia resa necessaria da particolari circostanze, il che determina una disparita' del tutto irrazionale ed ingiustificata, non essendoci motivo perche' sul punto la disciplina sia diversa secondo che trattasi di processo penale o civile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 248 cod. proc. civ., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 348
- codice di procedura civile-Art. 248
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.