Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 709 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 145/2020Depositata il 10/07/2020

Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione.

Sono ammissibili, sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709- ter , secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. Dall'ordinanza di rimessione si evince agevolmente quale sia il "fatto" penalmente rilevante - previsto come reato dall'art. 3 del d.lgs. n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis ) e oggi confluito nell'art. 570- bis cod. pen. - per il quale il genitore è già stato condannato con l'applicazione delle pene di cui all'art. 570 cod. pen. e che il rimettente assume a presupposto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019 ).

Pronuncia 145/2020Depositata il 10/07/2020

Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione.

È ammissibile, sotto il profilo della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709- ter , secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU. Il rimettente, pur senza richiamare la più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU sul divieto di bis in idem , ha comunque effettuato un sufficiente vaglio delle relative condizioni, non limitandosi ad assumere, sic et simpliciter , una violazione del divieto in questione, concepito in una prospettiva meramente processuale. ( Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019 e ordinanza n. 114 del 2020 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 4

Pronuncia 145/2020Depositata il 10/07/2020

Sanzioni amministrative - Controversie tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitore che abbia posto in essere atti pregiudizievoli per il minore - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilità anche in caso di precedente condanna penale per lo stesso fatto - Denunciata violazione del principio convenzionale del "ne bis in idem" - Possibile interpretazione costituzionalmente conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 709- ter , secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. L'interpretazione conforme della norma censurata - introdotta dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006 - esclude che la sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, ivi prevista possa applicarsi nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - condotta punita penalmente dal successivo art. 3, mediante rinvio all'art. 570 cod. pen. La sua ratio, infatti , è di assicurare una tutela effettiva rispetto all'adempimento di una serie di obblighi di carattere prevalentemente infungibile nei confronti della prole, ed è applicabile a condotte diverse da quelle oggetto della tutela penale indicata, che riguardano invece gli aspetti patrimoniali del rapporto tra i genitori e la prole, relativi all'assegno di mantenimento. Così interpretata, la disposizione censurata non viola pertanto il principio del ne bis in idem - enunciato dalla Corte EDU e recepito anche dalla giurisprudenza costituzionale - non sussistendo una duplicità di sanzione per l'idem factum in assenza di una "stretta connessione in sostanza e nel tempo". ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2018 e n. 222 del 2019 ). Il principio del ne bis in idem trova, sebbene ivi non espressamente contemplato, saldo fondamento nella Costituzione. Esso, infatti si correla agli artt. 24 e 111 Cost., perché non è compatibile con l'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire, ed è volto a evitare che il singolo possa essere esposto ad una spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. Pertanto, costituisce principio cardine del nostro sistema quello per il quale un doppio binario sanzionatorio rappresenta non già una regola, bensì un'eccezione, che deve trovare giustificazione in esigenze di complementarità del trattamento punitivo complessivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 381 del 2006, n. 230 del 2004 e n. 284 del 2003 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 4

Pronuncia 145/2020Depositata il 10/07/2020

Sanzioni amministrative - Controversie tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitore che abbia posto in essere atti pregiudizievoli per il minore - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di determinatezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. - dell'art. 709- ter , secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle controversie riguardanti, tra l'altro, l'affidamento condiviso dei figli, il genitore che abbia posto in essere atti che arrechino pregiudizio al minore sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La disposizione censurata, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di natura sostanzialmente penale, non viola il principio di determinatezza, in quanto è possibile individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte - da ricondurre a "inadempienze o violazioni" di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente "gravi" - che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri. Né è irragionevole l'ammontare massimo previsto, rispetto a quello indicato dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006 (applicabile ratione temporis ), per il quale la pena pecuniaria è stabilita nella misura massima di 1.032 euro. Ferma restando l'interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata - per cui essa non si applica nell'ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, punita penalmente dall'indicato art. 3 - alla comminazione di sanzioni anche solo pecuniarie, ma formalmente qualificate come penali, si correla pur sempre un maggiore stigma sociale, al di là dell'importo concreto della pena irrogata, non senza considerare che per il reato comunque è prevista, in via alternativa, la pena della reclusione, che di per sé connota la maggiore gravità del trattamento sanzionatorio. Il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. trova applicazione anche per le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente punitiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2019 e n. 223 del 2018 ). Per giurisprudenza costante, il principio secondo cui il ricorso a un'enunciazione sintetica della norma incriminatrice, piuttosto che a un'analitica enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza purché, mediante l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, sia possibile attribuire un significato chiaro, intelligibile e preciso alla previsione normativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2019, n. 24 del 2019 e n. 172 del 2014 ). È compatibile con il principio di determinatezza l'uso, nella formula descrittiva dell'illecito sanzionato, di una tecnica esemplificativa oppure di concetti extragiuridici diffusi o, ancora, di dati di esperienza comune o tecnica, tanto più ove l'opera maieutica della giurisprudenza, specie di legittimità, consenta di specificare il precetto legale. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2019 e n. 42 del 1972 ).

Pronuncia 322/2010Depositata il 11/11/2010

Separazione personale dei coniugi - Procedimento di separazione giudiziale - Ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. - Reclamabilità davanti al tribunale in composizione collegiale - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di terzietà e di imparzialità dell'organo decidente, nonché asserita incidenza sul diritto di difesa - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata in ambito demandato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 709, quarto comma, e 709- ter cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., nelle parti in cui non consentono, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, infatti, si sono sottratti all'onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma che consenta di colmare la dedotta carenza di tutela. In particolare, essi hanno omesso di considerare che, già prima della proposizione delle odierne questioni, in giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti, nel cui contesto alle numerose pronunce di merito che hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre da ciò dubbi di costituzionalità) l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi de quibus si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, per via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. Sicché, in assenza di un consolidato diritto vivente, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale sembrerebbero piuttosto risolversi in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, tenuto conto delle richiamate differenti opzioni interpretative rintracciabili in giurisprudenza, la soluzione richiesta dai rimettenti non appare come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 310/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2010 e n. 150/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze n. 281/2010 e n. 50/2010.

Norme citate

Pronuncia 387/1988Depositata il 31/03/1988

ORD. 387/88. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI INNANZI AL G.I. - EMANAZIONE FUORI D'UDIENZA - OBBLIGO DI NOTIFICA AL CONVENUTO COMPARSO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 709. - COST., ART. 24, COMMA SECONDO.

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, l'esigenza dell'instaurazione del contraddittorio e' soddisfatta con la comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta la quale, il convenuto, per acquisire conoscenza dell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza innanzi al giudice istruttore, ben puo' adoperare la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha gia' partecipato personalmente. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale - oltre che al convenuto non comparso - debba essere notificata anche al convenuto comparso qualora sia stata pronunciata fuori udienza). - v. S. n. 189/1988; sul carattere contenzioso della fase presidenziale del procedimento di separazione personale, S. nn. 151 e 201/1971.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 709

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.