Articolo 586 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 36/1988Depositata il 19/01/1988
La disciplina del rilascio dell'immobile sottoposto ad espropriazione forzata - la cui tempestiva acquisizione da parte dell'aggiudicatario e` intesa ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative - riflette situazioni ed esigenze oggettivamente diverse da quelle proprie del rilascio dell'immobile alla scadenza della locazione (regolate ex lege n. 392 del 1978), a nulla rilevando il fatto che l'espropriato abiti l'immobile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 586 cod. proc.civ., nella parte in cui stabilisce che, avvenuto il versa- mento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronunci decreto con il quale, trasferendo all'aggiudicatario l'immobile espropriato, ingiunge, all'ex-proprietario che lo abiti, l'immediato rilascio del bene medesimo).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 586
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.