Articolo 684 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Revoca del sequestro).
Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 1099/1988Depositata il 13/12/1988
ORD. 1099/88. SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONDIZIONE - VERSAMENTO DI IDONEA CAUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata richiesta una decisione implicante ampie scelte discrezionali, riservate esclusivamente al legislatore.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 684
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.