Articolo 175 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Direzione del procedimento).
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
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