Articolo 316 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 153/2002Depositata il 03/05/2002
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo' non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 320
- codice di procedura civile-Art. 113, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 311
- codice di procedura civile-Art. 316, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 317/1999Depositata il 16/07/1999
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice di pace rimettente ha omesso di specificare i termini della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, di esplicitare le ragioni della rilevanza della stessa ai fini della decisione del giudizio 'a quo', e altresi' di indicare i parametri costituzionali che si assumono lesi.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 316
Pronuncia 49/1979Depositata il 18/06/1979
I poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dall'art. 316 c.p.c. sono certamente pia` ampi di quelli concessi al giudice collegiale (cui peraltro e` consentito di determinare il thema decidendum e di ovviare a difetti e lacune nell'attivita` difensiva delle parti v. artt. 117, 182 e 183, comma secondo, c.p.c.) ma tale differenza, che trova nel sistema razionale giustificazione, non comporta violazione del diritto di difesa le cui modalita` di esercizio possono essere diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (Infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 316 c.p.c. nella parte in cui non attribuisce anche al Tribunale il potere, riconosciuto al pretore e al conciliatore, di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarita` degli atti e dei documenti che possono essere riparate assegnando un termine per provvedervi). - Cfr. sent. nn.89 e 125 del 1972, n. 14 del 1973, n. 255 del 1974.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 316
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.