Articolo 513 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 21/1998Depositata il 18/02/1998
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, non essendo la questione piu' rilevante, giacche' il Pretore rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha gia' ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo, e in quanto la questione stessa, con riferimento alla cognizione del merito dell'opposizione, e' anticipata rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso. - Cfr. S. n. 336/1995, O. nn. 301/1997 e 300/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 621
- codice di procedura civile-Art. 513
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1994Depositata il 19/05/1994
Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si e' - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilita'" della cosi' valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quo' - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario puo' legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalita' od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di liberta' domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 513, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 513, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 67/1967Depositata il 09/06/1967
La ricerca di beni da pignorare sulla persona del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario e' un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo gia' autorizzato dal titolo esecutivo, non richiede una speciale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 13 secondo comma della Costituzione. Del resto contro ogni possibile abuso garantisce da un lato l'obbligo fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona e, dall'altro lato, la responsabilita', anche penale, che su lui grava quando va oltre i limiti di cio' che gli e' consentito.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 513, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.