Articolo 667 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426. (67) ((72))
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Massime della Corte Costituzionale

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