Articolo 665 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' esaminata sotto gli stessi profili attualmente prospettati dal giudice "a quo" e decisa nel senso dell'infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 cod. proc. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui prevede l'emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio dell'immobile, immediatamente esecutiva, nel caso in cui l'opposizione dell'intimato non sia fondata su prova scritta. - v. S. nn. 238/1975, 94/1973.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 35 Cost., degli articoli: a) 658 cod. proc. civ., in quanto non prevede che la intimazione di sfratto per morosita', concernente immobili in cui vengono svolte attivita' industriali, artigianali, ecc., con diversi lavoratori dipendenti, debba essere portata, con mezzi idonei, a conoscenza di uno o piu' lavoratori dipendenti; b) 665 stesso codice, in quanto non prevede che il lavoratore, dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello sfratto, possa comparire in giudizio ed opporre eccezioni o sanare immediatamente la mora; c) 1180 cod. civ., in quanto non prevede che il lavoratore dipendente dal locatario, venuto a conoscenza dello stato di morosita' di quest'ultimo, possa adempiere la relativa obbligazione senza che il creditore-locatore ed il debitore-locatario possano opporsi. Nella specie difetta infatti il requisito della rilevanza, in quanto le questioni sono state sollevate senza il previo accertamento, da parte del giudice remittente, dell'esistenza - prospettata dal conduttore nel corso del procedimento di convalida di sfratto per morosita' - dei "gravi motivi" che, ex art. 665 cod. proc. civ., avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile presentata dal locatore. - S. n. 300/1983.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 238/1975, 89/1972, 94/1973 e 171/1974.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, essendo stata gia' la stessa questione dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973.
La Corte dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza di questioni gia' dichiarate non fondate con precedente sentenza, ove non siano stati prospettati argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare la precedente pronunzia (specie in cui era stata proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 cod. proc. civ. gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 94 del 14 giugno 1973).
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questione identica ad altra dichiarata infondata con precedenti pronunzie, ove non siano addotti argomenti nuovi o tali da indurre la Corte stessa a modificare le precedenti pronunzie. (Specie in cui era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665 C.P.C. per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gia' dichiarata infondata con la sentenza n. 94 del 13 giugno 1973).
Non costituisce irrazionale tutela privilegiata in favore del locatore e non contrasta quindi con il principio di eguaglianza l'art. 665 del Cod. proc. civ., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. invero, per principio generale in materia deve considerarsi legittima una differenziazione di trattamento con adattamento della disciplina che abbia riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica. E tale principio vale nella specie, trattandosi, appunto, di un procedimento speciale, inquadrabile nella categoria delle pronuncie con riserva, predisposto dal legislatore per determinate finalita', fra le quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato.