Articolo 665 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Opposizione, provvedimenti del giudice). Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese. ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504)).
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Massime della Corte Costituzionale

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