Articolo 668 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita`, quando il giudice a quo non abbia minimamente motivato in ordine alla rilevanza della questione e neppure abbia svolto la pre- scritta delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - dell'art. 668, comma secondo, cod.proc.civ., nella parte in cui esclude l'ammissibilita` del- l'opposizione tardiva a convalida di sfratto decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione).
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
Accertati i presupposti di ammissibilita` dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto e venuta meno l'ordinanza di convalida, ben puo` il conduttore, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura, avvalersi, in limine litis, della facolta` di sanare la morosita`. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 668 cod.proc.civ.,nella parte in cui - ad avviso del giudice a quo - non consentirebbe all'opponente tardivo, che non abbia avuto tempestiva notizia dell'intimazione per irregolarita` della notifica o caso fortuito, di sanare la morosita`, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 55, L. n. 392 del 1978). - circa i casi in cui e` consentita l'opposizione tardiva, v. S.n.89/1972:
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Al legislatore e` consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalita` tra le quali quella di definire il giudizio evitando abusi del diritto di difesa da parte del conduttore che inizi a protrarre eccessivamente il godimento del bene locato. Non e` confrontabile la situazione regolata dall'art. 668 c.p.c. (seguendo l'opposizione tardiva ad un procedimento di convalida immediatamente esecutivo, che conclude il procedimento speciale) con l'istituto della rimessione in termini del contumace ex art. 294 c.p.c., risultando giustificato il maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva in vista della peculiarita` della situazione. Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 668 comma 1 c.p.c., sollevata deducendo la disparita` di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa fra il convenuto contumace in giudizio di cognizione ordinario ed il convenuto in procedimento di convalida che, per opporsi tardivamente, deve fornire la prova di un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore o dell'irregolarita` della notifica. - Cfr. sent. nn. 89/1972; 94/1973.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. proposte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perche', anche in questo caso, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, sia perche' l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.
Non e' ammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con cio' violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimita' costituzionale, la cui risoluzione non e' necessaria per il giudizio di sua competenza.
L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.
Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 83/1963.