Articolo 668 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Opposizione dopo la convalida). Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (19) Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, e' liberata. L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (88) ((90)) L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.
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Massime della Corte Costituzionale

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