Pronuncia 185/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel procedimento civile vertente tra Vujko Ksenija e Sardi Maria, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978. Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ., sollevata con ordinanza del Pretore di Viareggio del 18 luglio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 185/80. PROCEDIMENTO CIVILE - CONVALIDA DI SFRATTO - ASSENZA DELL'INTIMATO - OPPOSIZIONE TARDIVA - PRESUPPOSTI - IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE O CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTUMACE NEL GIUDIZIO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Al legislatore e` consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento di determinate finalita` tra le quali quella di definire il giudizio evitando abusi del diritto di difesa da parte del conduttore che inizi a protrarre eccessivamente il godimento del bene locato. Non e` confrontabile la situazione regolata dall'art. 668 c.p.c. (seguendo l'opposizione tardiva ad un procedimento di convalida immediatamente esecutivo, che conclude il procedimento speciale) con l'istituto della rimessione in termini del contumace ex art. 294 c.p.c., risultando giustificato il maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva in vista della peculiarita` della situazione. Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 668 comma 1 c.p.c., sollevata deducendo la disparita` di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa fra il convenuto contumace in giudizio di cognizione ordinario ed il convenuto in procedimento di convalida che, per opporsi tardivamente, deve fornire la prova di un impedimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore o dell'irregolarita` della notifica. - Cfr. sent. nn. 89/1972; 94/1973.