Pronuncia 49/1978

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1976 dal Pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Baio Umberto e Caruso Giovanni, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Livio Paladin. Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1976, il Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione. Considerato che questa Corte ha già deciso la stessa questione, ritenendola non fondata con le sentenze 27 aprile 1963, n. 56, e 25 maggio 1963, n. 83, e manifestamente infondata con l'ordinanza 9 giugno 1964, n. 63; che nel corso dell'attuale giudizio l'art. 651 del codice di procedura civile è stato abrogato e l'art. 668 terzo comma del codice stesso è stato sostituito dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793; e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi riesamini la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Pretore di Palermo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Livio Paladin

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 49/78. PROCEDIMENTO CIVILE - INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE TARDIVA - SUBORDINAZIONE AL PREVENTIVO DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.

Parametri costituzionali