Pronuncia 89/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 668, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Rho nel procedimento civile vertente tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970; 2) ordinanza emessa il 15 marzo 1971 dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano nel procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano; dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 89/72 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO ALL'UDIENZA - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA OPPOSIZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA CARENZA DI INTERESSE DELL'INTIMATO - COD. PROC. CIV., ART. 663, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 663 primo comma C.P.C. proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, assumendo, rispettivamente, che la norma: a) violerebbe il principio di uguaglianza, sia per il trattamento differenziato che ne deriva, a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione o quello di convalida, sia perche' opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 codice civile; b) fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato la convalida della licenza o dello sfratto, mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi; c) violerebbe l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione - convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. Ed invero, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale. Il diritto di difesa e' assicurato dall'obbligo della citazione, che comporta per l'intimato la facolta' di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilita' di esprimere la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile. E non e' violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

SENT. 89/72 B. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PARTICOLARE STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. proposte in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia perche', anche in questo caso, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale, sia perche' l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.

SENT. 89/72 C. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Non e' ammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 c.p.c. sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con cio' violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimita' costituzionale, la cui risoluzione non e' necessaria per il giudizio di sua competenza.

SENT. 89/72 D. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - OPPOSIZIONE DOPO LA CONVALIDA - COD. PROC. CIV., ART. 668, PRIMO COMMA - IPOTESI IN CUI L'INTIMATO, PUR AVENDO AVUTO CONOSCENZA DELLA CITAZIONE, NON SIA POTUTO COMPARIRE ALL'UDIENZA PER CASO FORTUITO O PER FORZA MAGGIORE - NON E' GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

L'art. 668 primo comma del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) e' viziato di illegittimita' costituzionale, limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. Il principio del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volonta', possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Parametri costituzionali