Pronuncia 89/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 668, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Rho nel procedimento civile vertente tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970; 2) ordinanza emessa il 15 marzo 1971 dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano nel procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano; dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Giuseppe Verzì
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI