Articolo 657 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Riguardo ai giudizi per convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi non e' configurabile una pregiudizialita' tra pagamento dell'indennita' di avviamento e cognizione del merito, atteso che il primo presuppone l'avvenuto accertamento della conclusione della locazione e mai potrebbe percio' atteggiarsi a condizione di proponibilita' della relativa domanda. Costituisce percio' una razionale scelta legislativa l'avere subordinato al pagamento dell'indennita' la sola esecuzione del provvedimento di rilascio, considerato anche che il conduttore e' in ogni caso facultizzato ad effettuare formale offerta dell'immobile condizionatamente al pagamento dell'indennita' e legittimamente, in mancanza di tale corresponsione, puo' ulteriormente godere del bene locato, in tal modo evitando anche di esporsi al pagamento delle spese processuali. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 69, undicesimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e 657, secondo comma, cod. proc. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorche' il locatore sia la pubblica Amministrazione).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 657 c.p.c. e 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto consentono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo, alla scadenza del termine, senza dover provare un giustificato motivo. Tale questione, infatti, e' stata gia' decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 252/1983 e O. n. 216/1984.
Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. n. 252/1983.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost., degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 657 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedono il diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del contratto senza dover provare una giusta causa in quanto, come la Corte ha gia' rilevato in precedente decisione, la previsione del diritto del locatore di riottenere l'immobile alla scadenza del contratto senza che sia necessario provare una giusta causa, non lede i principi costituzionali invocati, mentre le censure avanzate nei confronti dell'art. 657 del cod. proc. civ., costituiscono semplicemente la ripetizione di quanto gia' dedotto sul piano sostanziale. - S. n. 252/1983.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 252/1983.
La censura costituisce la replica di quanto dedotto dal giudice a quo sul terreno del diritto sostanziale, si` che valgono i rilievi svolti nella massima che precede, comunque se diverso ne fosse il senso, si deve aggiungere come non sarebbe ammissibile, in base al vigente assetto costituzionale, l'adombrata pretesa di mediazione, da parte del giudice, tra conflitti di interessi in base a sue personali valutazioni di "giustizia sostanziale", spettando, invece, al legislatore regolare i rapporti intersoggettivi e al giudice applicare le relative norme. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, secondo comma, 41, secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., degli artt. 657 e seg. c.p.c. nella parte in cui esonerano il locatore dal provare la giusta causa e non consentono al conduttore di far valere le proprie esigenze abitative; e, non permettono al giudice di valutare di contrapposti interessi delle parti).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Infatti il legislatore, dettando una disciplina specifica per i procedimenti di convalida di sfratto, ha ricercato e trovato soluzioni riflettenti modi di equo contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai problemi di piu' ampia e generale portata lo stesso legislatore si e' rivolto in altre e distinte sedi.