Pronuncia 171/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 657, 663 e 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1972 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Baroncini Gianna e Di Giacomo Luisa, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gnutti Giuliana e Albini Carlo, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Bologna e di Brescia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con la detta ordinanza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 171/74 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 663 (MANCATA COMPARIZIONE O MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO) E ART. 665 (OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 111, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, essendo stata gia' la stessa questione dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973.

SENT. 171/74 B. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 657 - INTIMAZIONE DI LICENZA E DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Infatti il legislatore, dettando una disciplina specifica per i procedimenti di convalida di sfratto, ha ricercato e trovato soluzioni riflettenti modi di equo contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai problemi di piu' ampia e generale portata lo stesso legislatore si e' rivolto in altre e distinte sedi.