Pronuncia 63/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1963 dal Pretore di Pisticci nel procedimento civile vertente tra Losenno Francesco e Sisto Giuseppe, iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964. Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Aldo Sandulli; Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti private ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54 del 29 febbraio 1964; che in questa sede nessuno si è costituito; che con la menzionata ordinanza il Pretore di Pisticci ripropone, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 668, terzo comma, del Codice di procedura civile, per la parte che disciplina il deposito previsto dall'art, 651 del Codice di procedura civile; Considerato che la questione, già proposta dallo stesso Pretore in altro giudizio, fu dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 83 del 1963, poiché il deposito di modestissima entità imposto a pena di decadenza all'opponente alla convalida di licenza o di sfratto dalla disposizione impugnata, data la funzione cui assolve, di richiamare a un particolare senso di responsabilità chi si opponga ad atti di esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del giudice, non può esser ritenuto, anche alla stregua della precedente giurisprudenza della Corte, in contrasto né col principio costituzionale di eguaglianza, né , più specificamente, col principio che garantisce a tutti indistintamente la possibilità di agire in giudizio; che nessun nuovo argomento valido è stato addotto dall'ordinanza che chiede il riesame della questione, la quale contesta non a ragione che l'opposizione di cui trattasi investirebbe atti di esecuzione su cui già ebbe ad esercitarsi il vaglio del giudice, e fa non appropriato richiamo al sistema delle prove sulla cui base viene adottato il provvedimento di convalida: infatti la disposizione dell'art. 663 del Codice di procedura civile - secondo la quale, in caso di mancata comparizione dell'intimato, il giudice non può procedere alla convalida se non allorquando possa escludersi la probabilità non solo che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, ma anche che la sua mancata comparizione risalga a caso fortuito o forza maggiore - muove dal logico presupposto che in condizioni siffatte la mancata comparizione sia sufficiente indizio di insussistenza di ragioni di opposizione; onde la convalida non può in alcun caso esser considerata come un provvedimento adottato da parte del giudice indipendentemente da qualsiasi vaglio e qualsiasi elemento di prova; Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Pisticci. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Aldo Sandulli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: AMBROSINI

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Massime

ORD. 63/64. PROCEDIMENTO CIVILE - LOCAZIONE - CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ART. 668, TERZO COMMA - OPPOSIZIONE ALLA INTIMAZIONE CONVALIDATA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OBBLIGO DEL DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Cfr.: Ord. 24/1956 D - S. n. 83/1963.

Parametri costituzionali