Pronuncia 238/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Cavarzere nel procedimento civile vertente tra Stoppa Romolo e Cappello Luigi, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.276 del 24 ottobre 1973. Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: OGGIONI