Pronuncia 238/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Cavarzere nel procedimento civile vertente tra Stoppa Romolo e Cappello Luigi, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.276 del 24 ottobre 1973. Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: OGGIONI

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Massime

SENT. 238/75 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV. ARTT. 659 E 665 - RAPPORTO DI LOCAZIONE D'OPERA - CORRISPETTIVO CONSISTENTE NEL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER QUALSIASI CAUSA - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - OPPOSIZIONE, PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.

Parametri costituzionali

SENT. 238/75 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - CONTENUTO - RAPPORTO CON QUELLO DEI PRECETTI AD ESSO SUCCESSIVI.

L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).

Parametri costituzionali

SENT. 238/75 BIS. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA'.

(Principi ribaditi nella ordinanza, pronunciata in udienza, nel giudizio a cui si riferisce la sentenza n. 238 del 1975, con la quale sono state dichiarate inammissibili la costituzione in giudizio di Stoppa Romolo e, di conseguenza, la partecipazione alla discussione del suo difensore).