Pronuncia 94/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra la società immobiliare B. Gandolfo e C. e Testai Cirano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971 2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1911 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Motta Virgilio e Rivolta Giancarlo, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972. Visti gli atti di costituzione di Rivolta Giancarlo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni; uditi l'avv. Giuseppe Celona, per il Rivolta, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 94/73 A. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - NON DA LUOGO A TUTELA PRIVILEGIATA DEL LOCATORE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARITA' DEL RAPPORTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non costituisce irrazionale tutela privilegiata in favore del locatore e non contrasta quindi con il principio di eguaglianza l'art. 665 del Cod. proc. civ., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. invero, per principio generale in materia deve considerarsi legittima una differenziazione di trattamento con adattamento della disciplina che abbia riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di protezione giuridica. E tale principio vale nella specie, trattandosi, appunto, di un procedimento speciale, inquadrabile nella categoria delle pronuncie con riserva, predisposto dal legislatore per determinate finalita', fra le quali quella di evitare che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato.

Parametri costituzionali

SENT. 94/73 B. LOCAZIONE - PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - COD. PROC. CIV., ART. 665 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO NON FONDATA SU PROVA SCRITTA - ORDINANZA DI RILASCIO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E NON IMPUGNABILE, CON RISERVA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non pone in essere una limitazione irrazionale del diritto di valersi del mezzo ordinario di difesa della prova orale, e non contrasta pertanto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 665 c.p.c., in forza del quale, nel procedimento per convalida di sfratto, se il conduttore intimato compare all'udienza e si oppone alla richiesta di rilascio del locatore senza fondare l'opposizione su prova scritta, il giudice, a richiesta del locatore, a meno che non ricorrano gravi motivi e previa cauzione, se del caso, deve emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva e non impugnabile, con riserva delle eccezioni del convenuto che potranno essere svolte solo nel normale processo di cognizione conseguente all'opposizione. Invero il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se' stesso violazione del diritto di difesa, ben potendo il legislatore, in piena discrezionalita', limitarne o escludere l'ammissibilita'. D'altra parte l'esercizio del diritto di difesa ben puo' subire limitazioni che trovino nel sistema una loro razionale giustificazione, la quale nel caso in esame, si identifica nell'esigenza di rapidita' ed immediatezza cui risponde lo speciale procedimento, che comunque, anche attraverso i poteri di valutazione e di intervento affidato al giudice, conserva una sufficiente tutela alla posizione dell'intimato. Ne' l'inoppugnabilita' dell'ordinanza di rilascio costituisce violazione del diritto di difesa poiche' il provvedimento e' privo di contenuto decisorio in senso sostanziale, ed e' seguito dal procedimento di merito in forma ordinaria, con possibilita' di svolgimento ampio e integrale di tutte le eccezioni, secondo il dedotto ed il deducibile.

Parametri costituzionali

SENT. 94/73 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOLLEVABILI DI UFFICIO DALLA STESSA CORTE - NECESSARIO CARATTERE DI STRUMENTALITA' AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO - ISTANZA AVANZATA DALLA PARTE IN DIFETTO DI TALE CARATTERE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Perche' la Corte possa sollevare d'ufficio una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale e' necessario che la questione stessa presenti carattere di strumentalita' rispetto alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale in corso, e ove tale carattere manchi, l'istanza avanzata nel senso suddetto dalla difesa di una parte e' inammissibile.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23