Pronuncia 367/1989
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1988 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Ruggeri Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data 5 dicembre 1988 (R.O. n. 69 del 1989), nel procedimento civile vertente tra Ruggeri Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, per convalida di sfratto di immobile destinato ad uso diverso da abitazione, con istanza di emissione di ordinanza di immediato rilascio ex art. 665 del codice di procedura civile in caso di opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile che prevede appunto l'emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio immediatamente esecutiva nel caso in cui l'opposizione dell'intimato non sia fondata su prova scritta; che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto si oblitera il giusto equilibrio fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio, nonostante la previsione, quale condizione ostativa della emissione dell'ordinanza di cui trattasi, di gravi motivi; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 238 del 1975), il procedimento in questione è adeguatamente giustificato dalla specialità della materia e dalla peculiarità degli interessi da tutelare e che le sue caratteristiche non ledono il diritto della difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, né creano disparità di trattamento tra coloro che utilizzano la procedura ordinaria e coloro che ricorrono alla procedura speciale, la quale soddisfa esigenze di rapidità ed immediatezza; che, peraltro, l'ordinanza de qua può non essere emessa nel caso di sussistenza di gravi motivi discrezionalmente valutati dal giudice e alla mancata immediata impugnazione, nel procedimento interinale, si sopperisce nel giudizio di merito che prosegue in forma ordinaria, a cognizione piena e con possibilità di svolgimento ampio ed integrale di tutte le prospettazioni difensive (sentenza n. 94 del 1973); che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di La Spezia con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Greco
Data deposito:
Tipologia: O
Presidente: SAJA