Articolo 404 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 192/1995Depositata il 26/05/1995
Le ragioni per cui l'art. 404 cod. proc. civ. e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso le ordinanze di sfratto, per finita locazione (sent. n. 167 del 1984) e per morosita' (sent. n. 237 del 1985) valgono anche per l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Anche per la mancata previsione dell'opposizione di terzo contro tale provvedimento - contestata nel caso dal giudice 'a quo' - e' infatti decisiva la considerazione, posta a base di entrambe le citate decisioni, del contenuto sostanzialmente decisorio della ordinanza a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevita' dei termini a comparire e riguardo al quale, nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni (in cui si collocano le suddette sentenze e che di recente e' stato ancora ribadito dalla Corte) il lasso di tempo intercorrente tra la convalida e la scadenza del contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice. Pertanto, poiche' il dato testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., e il carattere additivo delle sentenze del 1984 e del 1985 non consentono una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la convalida di licenza per finita locazione. - V. S. nn. 167/1984 e 237/1985, gia' citate nel testo. In materia di revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita', v. S. n. 51/1995. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 177/1995Depositata il 17/05/1995
La omessa previsione, da parte dell'art. 36 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'esperibilita', in favore del terzo, di un mezzo giurisdizionale eguale a quello previsto e disciplinato dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., contro la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in secondo grado, determina una situazione di contrasto con principio di eguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto, nonostante l'incidenza del giudicato del Consiglio di Stato nella sfera del terzo opponente, allo stato della disciplina del processo amministrativo, manca la possibilita' per il terzo medesimo di far valere le sue ragioni allo scopo di rimuovere il pregiudizio derivante dal giudicato che ha prodotto una situazione incompatibile con la sua. Infatti, pur considerando che la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l'intervento nel processo di soggetti che abbiano un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest'ultimo giudizio, nel caso in cui cio' non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze. Pertanto il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 113 Cost. - nella parte in cui non prevede tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato l'opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, deve estendersi la dichiarazione di illegittimita' costituzionale all'art. 28 della medesima legge, nella parte in cui non prevede, fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, l'opposizione di terzo ordinaria. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404, comma 1
- legge-Art. 36
- legge-Art. 28
Parametri costituzionali
Pronuncia 1105/1988Depositata il 20/12/1988
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO L'art. 404, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente opposizione di terzo avverso l'ordinanza di affrancazione ex art. 4 della legge n. 607 del 1966, viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiche' l'doneita' di tale provvedimento ad acquisire autorita' di cosa giudicata (ove non sia promosso nei termini il giudizio di cognizione ordinaria per l'accertamento del diritto di affrancazione) impone che sia assicurata la tutela giudiziaria a quel terzo che, rimasto estraneo alla fase sommaria del procedimento, pretenda, tuttavia, di essere egli il titolare del diritto di affrancazione in luogo di colui che ha agisto ed ottenuto l'ordinanza pretorile, rimuovendosi cos anche la palese disparita' di trattamento che la suddetta portata restrittiva della norma di previsione determina fra colui che agisce (o e' chiamato a contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal pretore ex art. 3 cit.leg.) e colui che, sebbene titolare di quel diritto, sia rimasto estraneo al processo, col connesso rischio di perdita del diritto stesso.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404
Parametri costituzionali
Pronuncia 341/1985Depositata il 13/12/1985
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 404 c.p.c., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, pronunciata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, in quanto tale norma, in detta parte, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. 167/1984.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404
Parametri costituzionali
Pronuncia 237/1985Depositata il 14/10/1985
Considerato che la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, deve, per le stesse ragioni, essere ritenuto illegittimo lo stesso art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'. - S. n. 167/84.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404
Parametri costituzionali
Pronuncia 167/1984Depositata il 07/06/1984
L'ammissibilita' dell'opposizione di terzo avverso i soli provvedimenti aventi forma di sentenze - cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - e non anche avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione determina una irragionevole disparita' di trattamento nell'attribuzione del diritto di azione e di difesa nei confronti del terzo che si assume leso da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunziata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto conseguente alla mancata comparizione o alla non opposizione dell'intimato. Non vale obiettare che contro l'ordinanza sarebbero esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o la querela nullitatis, perche' l'opposizione e' rimedio riservato a chi viene identificato nel titolo come soggetto passivo dell'esecuzione, o ai suoi eredi, o ai terzi proprietari nell'espropriazione forzata (e non nell'esecuzione per consegna e rilascio), mentre la querela nullitatis non si inserisce nel procedimento sommario, riservando al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimato alla opposizione tardiva. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. - l'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 619
- codice di procedura civile-Art. 404
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.