Pronuncia 1105/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal Tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Toti Rocco e Verrelli Gino, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I/ ss. dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Tue Dec 20 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 1105/88. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE IN RAPPORTI DI ENFITEUSI O SIMILARI - IDONEITA' AD ACQUISIRE EFFICACIA DI GIUDICATO - DINIEGO DEL RIMEDIO DELLA OPPOSIZIONE AL TERZO RIMASTO ESTRANEO ALLA FASE SOMMARIA DEL GIUDIZIO DI AFFRANCAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - COD.PROC.CIV., ART. 404. - COST., ARTT. 3 E 24.

PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO L'art. 404, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente opposizione di terzo avverso l'ordinanza di affrancazione ex art. 4 della legge n. 607 del 1966, viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiche' l'doneita' di tale provvedimento ad acquisire autorita' di cosa giudicata (ove non sia promosso nei termini il giudizio di cognizione ordinaria per l'accertamento del diritto di affrancazione) impone che sia assicurata la tutela giudiziaria a quel terzo che, rimasto estraneo alla fase sommaria del procedimento, pretenda, tuttavia, di essere egli il titolare del diritto di affrancazione in luogo di colui che ha agisto ed ottenuto l'ordinanza pretorile, rimuovendosi cos anche la palese disparita' di trattamento che la suddetta portata restrittiva della norma di previsione determina fra colui che agisce (o e' chiamato a contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal pretore ex art. 3 cit.leg.) e colui che, sebbene titolare di quel diritto, sia rimasto estraneo al processo, col connesso rischio di perdita del diritto stesso.