Pronuncia 1105/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal Tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Toti Rocco e Verrelli Gino, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I/ ss. dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22 luglio 1966, n. 607. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Greco
Data deposito: Tue Dec 20 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA