Articolo 152 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Il principio di tassativita' dei termini perentori, che il legislatore ha introdotto nell'art. 173, primo comma, del codice di procedura penale, non impedisce di ritenere - conformemente a quanto ha precisato la giurisprudenza della Cassazione sull'analoga disposizione, a cui l'art. 173 cod.proc.pen. si ispira, dell'art. 152 cod.proc.civ. - che un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che e' destinato ad assolvere, debba, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente osservato e quindi considerato di carattere perentorio. Nessun dubbio percio' che abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e di rapida definizione del processo, tipica dell'applicazione della pena, il termine (coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di cui all'art. 446, primo comma, cod.proc.pen. entro il quale e' consentito all'imputato di farne richiesta.