Articolo 679 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili).
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento ((presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari)) del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
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