Articolo 598 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Approvazione del progetto).
Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.
Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne da' conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512. (171) ((173))
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