Articolo 548 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 172/2019Depositata il 10/07/2019
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 548 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 3), della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis) , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Come risulta dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, le censure investono, di fatto, il solo art. 549 cod. proc. civ., che attiene alla ipotesi di "contestata dichiarazione del terzo", e non anche il pure richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi in cui "il terzo non compare all'udienza stabilita".
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- decreto-legge-Art. 13, comma 1
- legge-Art.
Pronuncia 64/2017Depositata il 30/03/2017
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- codice di procedura civile-Art. 549
Pronuncia 64/2017Depositata il 30/03/2017
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., a norma dei quali la soluzione dell'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in asserita mancanza di diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, del creditore procedente), tra cui l'effettività e pienezza del contraddittorio e la necessità dell'assistenza difensiva. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 13, comma 1, lett. m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) - applicabile, ai sensi del successivo art. 23, comma 9, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., e, quindi, anche al giudizio a quo - ha modificato le disposizioni denunciate in correlazione a più profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 20
- legge-Art. 1, comma 20
- codice di procedura civile-Art. 548
- codice di procedura civile-Art. 549
Pronuncia 186/1998Depositata il 26/05/1998
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 548
- decreto-legge-Art. 5
- regio decreto-Art. 26
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.