Articolo 622 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 143/1967Depositata il 15/12/1967
L'art. 622 c.p.c., negando alla moglie (a differenza da quanto e' previsto, nella stessa situazione, nei confronti del marito) convivente del debitore, il diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprieta' di lei e siti nella casa coniugale, si rifa' ad una situazione non piu' rispondente all'attuale posizione economica e sociale che la donna riveste nella famiglia e al di fuori di essa. Non sussistendo, pertanto, alcuna ragione che giustifichi la diversita' di trattamento riservata alla moglie dall'art. 622, (e certo non giustificata dalle esigenze di protezione dell'unita' familiare di cui all'art. 29 Cost.) la norma va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 622
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.