Articolo 216 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 379/1987Depositata il 04/11/1987
Non e` ammissibile la questione che possa essere risolta in sede di interpretazione delle norme denunciate e non involga sospetti d'incostituzionalita`. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 648, comma primo e 216, comma primo, codice procedura civile, nella parte in cui si consente al giudice istruttore di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche nel caso in cui l'opposizione sia fondata su prova scritta costituita da scrittura proveniente dal creditore ingiungente che l'abbia disconosciuta).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 648, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 216, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.